Credito annuale IVA 2014

Credito annuale IVA 2014: al via la compensazione fino ad € 5.000,00

Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:

STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri

Credito annuale IVA 2014: al via la compensazione fino ad € 5.000,00

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che dal 1 gennaio 2015, è possibile procedere con la compensazione (con altri tributi e contributi) del credito Iva annuale maturato nel 2014, prestando però adeguata attenzione alle regole previste in materia. Più precisamente, il credito IVA annuale, fino all’ammontare di 5.000,00 euro, può essere utilizzato in compensazione dal 1° gennaio 2015, nel modello F24, senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dal quale emerge. Una volta raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione:

i) può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;

ii) deve essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Sempre a decorrere dal 01 gennaio 2015, è possibile utilizzare, in compensazione, le eccedenze fiscali diverse dall’IVA (Irpef e Ires derivante dalle dichiarazioni dei redditi, imposte sostitutive, ritenute alla fonte risultante dal modello 770 ecc.), tenuto conto che vi è l’obbligo del visto di conformità (da apporre sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito) per importi superiori ad € 15.000.

Ad ogni modo, a differenza di quanto accade per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, dove la norma prevede che la compensazione possa essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui il credito emerge, in relazione ai crediti per imposte dirette e IRAP non vi è l’obbligo di preventiva apposizione del visto (o della sottoscrizione dell’organo che esercita la revisione legale) e quindi di presentazione della dichiarazione, rispetto al momento di compensazione del credito. In altre parole, si può iniziare la compensazione orizzontale per importi superiori ai 15.000 euro dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione dei crediti, con l’obbligo di inviare entro il 30 settembre il modello Unico, Irap o 770 vistato.

Premessa

Con il DL n. 66 del 24.04.2014 (convertito con legge n. 89 del 23.06.2014) il legislatore ha introdotto alcune disposizioni che limitano la presentazione del Dal 1 gennaio 2015, è possibile procedere con la compensazione (con altri tributi e contributi) del credito Iva annuale maturato nel 2014, prestando però adeguata attenzione all’importo e alle regole previste in materia.

Credito IVA < ad € 5.000,00

Per i crediti Iva di importo inferiore a € 5.000, la compensazione tramite F24 può essere effettuata, senza limitazioni, dal primo giorno dell’anno successivo alla maturazione, ovvero senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito tributario.

Esempio

Si ipotizzi il caso di un contribuente titolare di un Credito IVA 2014 pari ad € 9.000 e che intende destinare, già a decorrere dal 01.01.2015, a compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi) l’importo di € 2.000. In tale fattispecie non sono applicabili le limitazioni previste per la compensazione orizzontale del credito IVA 2014. In particolare, non è richiesta la preventiva presentazione del modello IVA 2014.

Peraltro, il limite di 5.000,00 euro da spendere liberamente in compensazione:

  1. è riferito all’anno di maturazione del credito IVA e non all’anno solare di utilizzo in compensazione; 2
  2. è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale), anche se i crediti sono relativi alla medesima annualità; 3
  3. non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati in compensazione “interna” con i versamenti IVA.

Ai fini del calcolo del limite di 5.000,00 euro, occorre tenere distinti:

  1. il credito IVA annuale maturato nel 2013, che emerge dalla relativa dichiarazione IVA presentata nel 2014 e che è utilizzabile in compensazione entro la data di presentazione nel 2015 della dichiarazione annuale relativa al 2014;
  2. il credito IVA annuale maturato nel 2014, che emerge dalla relativa dichiarazione IVA presentata o da presentare nel 2015;
  3. i crediti IVA maturati nei primi tre trimestri del 2014 (sommatoria dei relativi importi), che emergono dai modelli TR presentati nel 2014, utilizzabili in compensazione entro la data di presentazione nel 2015 della dichiarazione annuale relativa al 2014;
  4. i crediti IVA che matureranno nei primi tre trimestri del 2015 (sommatoria dei relativi importi), che emergeranno dai modelli TR da presentare nel 2015.

Credito IVA > ad € 5.000,00 ed < ad € 15.000,00

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA per importi che eccedono € 5.000 possono:

  • presentare “in via anticipata” la dichiarazione annuale in forma autonoma, a decorrere dal 2 Febbraio 2015 (poiché l’1 febbraio cade di domenica), e attendere il giorno 16 marzo 2015, per utilizzare il credito emergente in compensazione;
  • presentare la dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO, ovvero entro il 30 settembre 2015, fermo restando l’obbligo di dover attendere la presentazione della stessa, prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per l’importo che eccede € 5.000,00.

Nota: Va evidenziato che i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA 2015 in forma autonoma entro febbraio, sono esonerati dalla presentazione dalla Comunicazione dati IVA 2015 relativa al 2014. La Legge di Stabilità 2015 ha abolito alcuni adempimenti in materia di IVA per i contribuenti nell’ottica di promuovere la semplificazione fiscale: le nuove regole non sono immediatamente operative, ma entreranno in vigore dal 2016 (periodo d’imposta 2015).

Novità Legge di Stabilità

  • Comunicazione dati IVA. La Legge di Stabilità 2015 stabilisce che, dal 2016, decade l’obbligo di presentare la comunicazione dati IVA.
  • Dichiarazione IVA. La Legge di Stabilità 2015 stabilisce che dal 2016 la Dichiarazione annuale IVA venga presentata autonomamente entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta preso in considerazione

Esempio

Si ipotizzi il caso di un contribuente titolare di un Credito IVA 2014 pari ad € 11.000 e che intende destinare, a decorrere dal 01.01.2015, a compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi) l’importo di € 6.000. In tale fattispecie, il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2014 fino a € 5.000. Per la compensazione orizzontale dell’ulteriore credito a disposizione è necessario presentare preventivamente il modello IVA 2015. In buona sostanza, l’utilizzo del credito IVA 2014 è così individuato:

  • dall’1.1.2015 per importi fino a € 5.000;
  • se il mod. IVA 2015 è presentato entro il 28.02.2015, l’utilizzo di € 1.000 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal 16.03.2015;
  • se il mod. IVA 2015 è presentato dall’01.03.2015 al 31.03.2015, l’utilizzo di € 1.000 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal 16.04.2015;
  • se il mod. IVA 2015 è presentato dall’01.04.2015 al 30.04.2014, l’utilizzo di € 1.000 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal 16.5.2014;
  • ecc…

Credito IVA > ad € 15.000,00

Per crediti Iva di importo superiore a € 15.000, la compensazione tramite modello F24 può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale; dichiarazione che dovrà essere avvalorata, tra l’altro, dall’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, oppure dalla sottoscrizione del soggetto a cui è demandato il controllo contabile, che certifichi la verifica della corrispondenza dei dati.

Per compensare crediti Iva eccedenti l’importo di € 15.000,00 è necessario, quindi, che la dichiarazione annuale IVA sia dotata del visto di conformità o della sottoscrizione del revisore legale.

Esempio

Si ipotizzi il caso di un contribuente titolare di un Credito IVA 2014 pari ad € 40.000 e che intende destinare, a decorrere dal 01.01.2015, a compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi) l’importo di € 21.000. In tale fattispecie, il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2014 fino a € 5.000, già a decorrere dal 01.01.2015. Per la compensazione orizzontale dell’ulteriore credito a disposizione (16.000) è necessario presentare preventivamente il modello IVA 2015 recante l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, oppure dalla sottoscrizione del soggetto a cui è demandato il controllo contabile, che certifichi la verifica della corrispondenza dei dati.

In buona sostanza, l’utilizzo del credito IVA 2014 è così individuato:

  • dall’1.1.2015 per importi fino ad € 5.000;
  • se il mod. IVA 2015 è presentato entro il 28.02.2015, l’utilizzo di € 16.000 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal 16.03.2015;
  • se il mod. IVA 2015 è presentato dall’01.03.2015 al 31.03.2015, l’utilizzo di € 16.000 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal 16.04.2015;
  • se il mod. IVA 2015 è presentato dall’01.04.2015 al 30.04.2014, l’utilizzo di € 16.000 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal 16.5.2014;

Riepilogo limiti di utilizzo del credito IVA

Credito Iva inferiore o uguale ad euro 5.000 Libera compensazione “orizzontale” Compensazione “orizzontale” dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello Iva; Compensazione “orizzontale” senza visto di conformità. Compensazione “orizzontale” dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello Iva; Compensazione “orizzontale” con visto di conformità.

La compensazione del credito in sede di versamento periodico/in acconto/a saldo IVA non è soggetta ad alcuna limitazione. Le restrizioni alla compensazione del credito Iva si applicano, infatti, solo alla compensazione c.d. “orizzontale” o “esterna” del credito IVA e non anche alla compensazione c.d. “verticale” o “interna”, ossia alla compensazione del credito in sede di versamento periodico, in acconto ed a saldo IVA.

Credito Iva superiore ad euro 5.000 ma inferiore ad euro 15.000
Credito Iva superiore ad euro 15.000
Compensazione “verticale”

Ulteriori limiti alla compensazione del credito IVA

Oltre alla limitazione di importo, il credito Iva compensabile dal 1 gennaio 2015 è soggetto ad altre limitazioni. Infatti, la cd. Compensazione ‘‘orizzontale’’ (ad es. compensazione di un credito IVA con debiti IRPEF) è, infatti, vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500,00 e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Per quanto riguarda la categoria dei crediti e debiti interessati dalla limitazione in esame, l’Agenzia delle Entrate (C.M. n. 13/E/2011) ha chiarito che sia i crediti compensabili che i debiti iscritti a ruolo devono riferirsi ad imposte erariali quali, ad esempio:  le imposte dirette;

  • l’IVA, le altre imposte indirette (compresa l’imposta di registro anche se si tratta di un’imposta il cui versamento sino ad oggi non può essere effettuato utilizzando il Modello F24);
  • l’IRAP;
  • le addizionali ai tributi diretti (comunali e regionali);
  • le ritenute alla fonte (relative alla stessa tipologia di imposte indicate come compensabili).

Al contrario, invece, non fanno scattare la preclusione in parola, i contributi di qualsiasi natura quali quelli previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata) i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i tributi locali (IMU,TARES), le agevolazioni erogate a qualsiasi titolo sotto forma di credito di imposta (anche se indicate nella sezione “erario” del modello F24), nonché le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).

Nota Quanto, poi, alle condizioni ostative alla compensazione, quest’ultime sono riassumibili nella presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di importo superiore a € 1.500,00, per i quali sia scaduto il relativo termine di pagamento.

Per la determinazione della soglia di € 1.500,00, al raggiungimento della quale scatta il divieto di compensazione, si deve:

  • far riferimento agli importi scaduti in essere al momento in cui si effettua il versamento unitario;
  • considerare gli importi comprensivi non solo delle imposte, ma, anche, degli interessi e di tutti gli accessori.

Nota L’inosservanza della prescrizione in parola determina l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, nella misura del 50% dei debiti iscritti a ruolo, per i quali è scaduto il termine di pagamento, nel limite di quanto indebitamente compensato dal contribuente.

Compensazione degli i altri crediti fiscali da dichiarazione 2014

Sempre a decorrere dal 1 gennaio 2015, è possibile utilizzare, in compensazione, le eccedenze fiscali diverse dall’IVA emergenti del 2014 (IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi, imposte sostitutive, ritenute alla fonte risultante dal mod. 770 ecc.).

Sul punto, però, bisogna precisare che, al fine di contrastare gli abusi in materia di compensazioni di crediti inesistenti, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha introdotto, analogamente a quanto previsto in materia di IVA, l’obbligo del visto di conformità (da apporre sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito) per la compensazione orizzontale di crediti tributari, diversi dall’IVA, per importi superiori ad € 15.000.

I crediti tributari oggetto di monitoraggio sono sostanzialmente quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali.

Crediti per i quali sussiste l’obbligo del visto di conformità

  • IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi
  • Addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal mod. UNICO SC
  • Imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE)
  • IRAP derivante dalla relativa dichiarazione
  • Ritenute alla fonte risultante dal mod. 770

A dispetto di quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore ad € 5.000 – per i quali la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o dell’istanza da cui il credito emerge) – la norma in esame non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione: i crediti in esame possono, quindi, essere compensati nel modello F24 anche prima della presentazione della dichiarazione da cui emergono, mancando al riguardo una norma analoga a quella prevista ai fini IVA.

Nota In buona sostanza, quindi, a differenza di quanto accade per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, dove la norma prevede che la compensazione possa essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, la norma relativa alle compensazioni degli altri crediti d’imposta non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione.

Pertanto, in relazione ai crediti per imposte dirette e IRAP non vi è l’obbligo di preventiva apposizione del visto (o della sottoscrizione dell’organo che esercita la revisione legale) e quindi di presentazione della dichiarazione, rispetto al momento di compensazione del credito. In altre parole, si può iniziare la compensazione orizzontale per importi superiori ai 15.000 euro dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione dei crediti, con l’obbligo di inviare entro il 30 settembre il modello Unico, Irap o 770 vistato.

Si raccomanda, infine, di tenere in considerazione le nuove modalità previste dal 1/10/2014 per l’invio dei modelli F24 “a saldo zero” per effetto delle compensazioni effettuate (vedi la precedente circolare del 18/09/2014).