Legge di stabilità 2015

Legge di stabilità per il 2015: le principali novità in materia di fisco e lavoro

Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:

STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri

Legge di stabilità per il 2015: le principali novità in materia di fisco e lavoro

(Legge n. 190 del 23.12.2014)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014). Tra le principali novità introdotte con tale provvedimento ricordiamo:

i) la conferma a regime del bonus di 80 euro a favore dei lavoratori dipendenti;

ii) la possibilità di chiedere l’erogazione diretta del trattamento di fine rapporto in busta paga;

iii) la previsione di sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che hanno assunto lavoratori in mobilità / a tempo indeterminato;

iv) l’incremento dall’11% al 17% dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo TFR;

v) viene ampliata la deduzione IRAP sul costo del lavoro anche alle società agricole;

vi) vengono introdotte nuove possibilità di ravvedimento operoso;

vii) vengono modificate le modalità di concessione del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo;

vii) la proroga al 2015 della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto di mobili / elettrodomestici (50%) e di riqualificazione energetica (65%);

viii) l’introduzione della c.d. “Patent box” a favore delle società e enti residenti in Stati con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo;

ix) la proroga della possibilità di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni con riferimento al valore al 01.01.2015 e con versamento dell’imposta sostitutiva nella nuova misura del 4%-8% entro il 30.6.2015;

x) la soppressione degli incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici; xi) l’introduzione di un regime forfettario in sostituzione del regime dei minimi, del regime degli ex minimi e delle nuove iniziative produttive.

Con particolare riferimento al nuovo regime forfettario – il quale prevede l’applicazione di un’aliquota sostitutiva delle imposte dirette ed IRAP del 15%, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e la determinazione del reddito imponibile sulla base di coefficienti di redditività – bisogna ricordare che il regime dei ex minimi può essere utilizzato fino alla scadenza del termine ordinario qualora l’opzione per il regime sia stata effettuata entro e non oltre il 31.12.2014: a partire dal 01.01.2015, invece, i contribuenti non possono più accedere a tale regime, che è, appunto, sostituito dal nuovo regime forfettario.

Vediamo, dunque, di analizzare le principali novità contenute nella legge di stabilità per il 2015

Introduzione

Con la legge di stabilità per il 2015 il legislatore ha introdotto numerose modifiche in materia fisco e lavoro. Con la presente trattazione analizziamo le principali novità.

Le novità in materia fisco

Nuovo regime fiscale forfettario

Viene introdotto un nuovo regime fiscale agevolato a favore delle persone fisiche sostitutivo del regime dei minimi, degli ex minimi e del regime per le nuove iniziative produttive (le cui relative opzioni non possono più essere esercitate a partire dal 01.01.2015).

I dettagli relativi a tale regime verranno indicati in una circolare a parte, ai fini che qui interessano preme sottolineare che i soggetti che utilizzano tale regime:

  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti;
  • non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;

Ne consegue che eventuali prestazioni professionali (es. Avvocati) effettuate nei confronti di tali soggetti non saranno da assoggettare a ritenuta d’acconto del 20%.

Deduzione IRAP sul lavoro

Con il comma 20 della legge di stabilità 2015 viene introdotta la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato. Viene riconosciuta l’ulteriore deduzione della differenza tra costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le già previste deduzioni IRAP.

La deduzione compete con riferimento a tutti i dipendenti a tempo indeterminato, anche parziale (di tipo orizzontale, verticale e misto). Non dà, quindi, diritto a nessuna ulteriore deduzione il personale impiegato con altre forme contrattuali (es. dipendenti a tempo determinato, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, ecc.). Dovrebbe competere anche per i dipendenti che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale (es. Cassa integrazione guadagni ordinaria, CIGO, e/o straordinaria, CIGS), considerando che tali trattamenti non interrompono, né mutano il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ma lo sospendono soltanto.

Sotto il profilo pratico, è disposto che la nuova deduzione è di tipo residuale: in pratica, il contribuente deve, innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell’impiego di personale già vigenti, se l’ammontare deducibile così determinato è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta, compete un’ulteriore deduzione per l’eccedenza.

La novità si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (si tratta del 2015, per i soggetti “solari”) e, dunque, la stessa impatterà per la prima volta sulla dichiarazione IRAP 2016.

Viene introdotta, inoltre, la possibilità per le società agricole e per i produttori agricoli di dedurre il costo del lavoro del personale a tempo determinato, con contratto triennale, che abbia lavorato almeno 150 giornate nel periodo d’imposta agevolato.

Viene previsto, inoltre, per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda. Il nuovo credito d’imposta, spettante per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (si tratta del 2015, per i soggetti “solari”), è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dall’anno di presentazione del corrispondente modello Irap.

Sempre in materia IRAP, viene bloccata la programmata riduzione delle aliquota d’imposta. Di conseguenza, le aliquote IRAP rimangono confermate nelle misure previgenti (3,9 per la generalità dei soggetti).

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta previsto dal DL n. 145/2013 a favore delle imprese che investono in ricerca e sviluppo, al fine di semplificarne la disciplina.

Una prima modifica riguarda il periodo agevolato: secondo le disposizioni contenute nella legge di stabilità sono agevolabili le spese effettuate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 fino al 31.12.2019.

Viene previsto, inoltre, che l’agevolazione spetta a tutte le imprese, indipendente dal settore di attività, dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato (viene eliminato, inoltre, il limite di fatturato di 500 milioni di euro).

Sono agevolabili le seguente spese:

  • lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili;
  • ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l’esclusione dei prototipi;
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non rientrano tra le attività agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, qualora tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Sono agevolabili le seguenti spese:

  • spese per personale altamente qualificato;
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio (costo unitario non inferiore a 2.000 euro);
  • costi di ricerca in collaborazione con università, enti ed organismi di ricerca e altre imprese, comprese le star-up innovative;
  • competenze tecniche e privative industriali.

Il credito d’imposta viene concesso nella misura massima annuale di 5 milioni di euro, in generale nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti, nella misura del 50% per i costi di ricerca e per le spese in personale altamente qualificato.

Il credito viene riconosciuto qualora siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro.

Riqualificazione energetica e recupero edilizio

Sono state nuovamente prorogate le agevolazioni potenziate a favore degli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico. Con particolare riferimento alle spese di risparmio energetico gli interventi vengono agevolati al 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013/30.12.2015.

L’agevolazione viene riconosciuta anche per gli interventi su parti comuni condominiali, per l’acquisto e la posa di schermature solari, per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale.

In riferimento agli interventi di recupero edilizio viene ora stabilito che la detrazione IRPEF del 50% si applica alle spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2015. Vengono riconfermate fino al 31.12.2015 le agevolazioni sull’acquisto di mobili finalizzati all’arredo, nonché dei grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

Allo stesso modo vengono prorogate le agevolazioni potenziate a favore delle spese sostenute su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Fino al 31.12.2015 tali spese sono agevolate nella misura del 65% per un massimale di 96.000 euro.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Viene disposta la riapertura della possibilità di rideterminare (alla data del 01.01.2015) il costo d’acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi, nonché delle partecipazioni non quotate possedute a titolo di proprietà e usufrutto.

Possono accedere alla rivalutazione persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e associazioni professionali.

Entro la data del 30.06.2015 gli interessati dovranno provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima, nonché al versamento dell’imposta sostitutiva (4% per le partecipazioni non qualificate ed 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni).

Rispetto alle versioni precedenti dell’agevolazione, il provvedimento in esame ha, dunque, raddoppiato le aliquote dell’imposta sostitutiva che perfeziona l’affrancamento.

Nuove possibilità di ravvedimento operoso

La legge di stabilità 2015 ha introdotto nuove ipotesi di ravvedimento, riducendo le preclusioni derivanti dai controlli e dagli accertamenti tributari. Le quattro nuove ipotesi previste dalla legge possono essere applicate in caso di omesso e ritardato pagamento dei tributi, oppure nel caso di omissioni ed errori che determinano l’infedeltà della dichiarazione.

Le ipotesi di ravvedimento attualmente contemplate dalla legge posso essere schematicamente riassunte come segue:

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Sanzione ridotta Ipotesi
1/10 del minim Nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se eseguiti entro 30 giorni dall’insorgere dell’obbligo con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni.
1/9 del minimo (nuova) Se la regolarizzazione degli errori ed omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore, se non è prevista dichiarazione).
1/8 del minimo Se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
1/7 del minimo (nuova) Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione (due anni dall’omissione o dall’errore nel caso in cui non sia prevista una dichiarazione).
1/6 del minimo (nuova) Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione (2 anni dall’omissione o dall’errore se non è prevista dichiarazione).
1/5 del minimo (nuova) Se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene dopo il verbale di constatazione.

Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l’inizio dell’attività amministrativa di accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche) che sarà inibito, per le violazioni di tipo sostanziale, solo dal momento della notifica dell’avviso di accertamento. Resta causa ostativa del ravvedimento la notifica degli avvisi di irregolarità emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (c.d. avvisi bonari).

Per effetto dell’introduzione di tali nuove ipotesi, viene prevista l’abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso e, in particolare:

  • l’adesione agli inviti a comparire (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);
  • l’adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).

Inoltre, in materia di acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata abrogata la disposizione (comma 2-bis) che prevedeva la riduzione delle sanzioni alla metà qualora l’avviso di accertamento / liquidazione non fosse stato preceduto dall’invito a comparire.

Detti istituti continuano comunque ad applicarsi agli inviti al contradditorio in materia di imposte sui redditi ed IVA e altre imposte indirette notificati entro il 31.12.2015 ed ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA consegnati entro il 31.12.2015.

Con riguardo alla suddetta disposizione relativa all’acquiescenza, la stessa non è più applicabile agli atti notificati a decorrere dall’1.1.2016.

Buoni pasto

Viene innalzata la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico.

Erogazioni liberali a ONLUS e partiti politici

In riferimento alle erogazioni a favore delle ONLUS viene stabilito che i contribuenti hanno diritto ad una detrazione pari al 26% fino ad un massimale di 30.000 euro (il precedente limite era fissato a 2.065 euro).

In riferimento alle erogazioni ai partiti politici viene specificato che sono detraibili (con aliquota del 26% nel limite massimo di 30.000 euro) anche le somme erogate dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche ed in attuazione di quanto previsto da regolamenti o delibere statutarie dei partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.

Associazioni sportive

La legge di stabilità 2015 modifica l’art. 25 comma 5 della L. 133/1999 e aumenta il limite di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nei confronti delle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici. L’obbligo di tracciabilità, precedentemente previsto per gli importi superiori a 516,46 euro, viene infatti ora contemplato per gli importi pari o superiori a 1.000 euro.

Il limite di tracciabilità viene quindi “allineato” a quello previsto in materia di antiriciclaggio dall’art. 49 del DLgs. 231/2007.

Ad avviso della risoluzione 102/2014 dell’Agenzia Entrate, l’obbligo di tracciabilità si applica a tutti i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91 e non solo alle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici. Quindi anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco, alle associazioni bandistiche, ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, alle associazioni di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro. L’inosservanza dell’obbligo comporta il disconoscimento del regime fiscale agevolato e l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97, da 258 a 2.065 euro.

Cessione dei crediti della PA

Viene prevista una modifica alla disciplina della cessione (ad istituti bancari e finanziari) dei crediti della PA, con l’introduzione di una previsione nel DL n.66/2014 ai sensi della quale la regolarità contributiva del cedente deve essere attestata tramite rilascio di DURC nel momento stesso della cessione del credito tramite piattaforma digitale o comunque acquisita dalla PA ceduta.

Reverse charge

Per effetto di un’integrazione ad opera della legge di stabilità 2015, il regime di inversione contabile viene ampliata alle seguenti ipotesi:

  • prestazioni di servizi, relative ad edifici, di: pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della citata Direttiva, altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva, certificati relativi a gas e energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.

In sede di approvazione della Legge di stabilità, il reverse charge è stato esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari fermo restando, ai fini dell’efficacia della disposizione, il rilascio di un’apposita autorizzazione UE ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

Split payment

Viene previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA (“c.d. split payment”) per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, che, ancorché non siano debitori d’imposta, saranno tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA direttamente all’Erario e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico DM.

Utili degli enti non commerciali

Viene prevista la riduzione dal 95% al 22,26% dell’esenzione da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali. In pratica la quota imponibile passa dal 5 al 77,74% per i dividendi percepiti all’interno dell’attività istituzionale dagli enti non commerciali.

La norma ha applicazione retroattiva (trova applicazione agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014). Al fine di compensare la retroattività della norma si riconosce un credito d’imposta pari alla maggiore IRES dovuta, nel solo periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione del predetto aumento fiscale.

Aliquota d’imposta degli e-book

Viene ridotta l’aliquota d’imposta applicabile agli e-book, che passa dal 22 al 4%.

Ritenuta sui bonifici

Viene stabilito l’aumento dal 4% all’8% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

Aumento aliquote IVA

Viene previsto l’aumento:

  • dell’aliquota IVA del 10% di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dal 2017;
  • dell’aliquota IVA del 22% di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal 2018.

L’incremento di cui sopra non sarà attuato qualora siano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

Rimborso IRPEF

 Viene fissato un termine per il rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate del credito IRPEF superiore a € 4.000 risultante dal mod. 730 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.

Credito d’imposta autotrasporto

La Legge di stabilità 2015 prevede che il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore degli autotrasportatori, non si applica ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015.

A detto credito d’imposta non si applica la riduzione delle percentuali di fruizione disposta dalla legge n. 147/2013 non solo per l’anno 2014, ma anche per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Di conseguenza, il taglio del 15% della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori relativo all’aumento dell’accisa sul gasolio opererà a partire dal 2019 e non più a partire dal 2015.

Partecipazione dei comuni alla lotta all’evasione

Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ai comuni è riconosciuta una quota pari al 55% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.

Proventi assicurazioni vita

Sono stati resi imponibili i proventi finanziari corrisposti ai beneficiari di un’assicurazione sulla vita a copertura del rischio demografico, corrisposti a seguito del decesso dell’assicurato.

Moratoria mutui e finanziamenti

E’ stata disposta una nuova moratoria sui mutui e finanziamenti a favore di famiglie e PMI con la possibilità di sospendere la quota capitale delle rate per il periodo 2015 – 2017. Le modalità attuative della predetta disposizione sono demandate ad uno specifico accordo tra il MEF, il MISE, l’ABI e le Associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori, da raggiungere entro il 31.3.2015.

Rendita catastale immobili ad uso produttivo

Vengono introdotte disposizioni interpretative, volte a chiarire le modalità di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo. In particolare, sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell’immobile produttivo, siano prive dei requisiti di “immobiliarità”, ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare (cd. imbullonati). Inoltre, ai fini dell’applicazione di tali norme, non sono prese in considerazione dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall’Amministrazione finanziaria.

Imu e Tasi

Viene confermato, anche per l’anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l’anno 2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.

Le novità in materia lavoro

Stabilizzazione del bonus di 80 euro

Per effetto delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015 diventa strutturale il bonus di 80 euro previsto a favore dei lavoratori subordinati. Per il 2015, l’importo spettante ai lavoratori subordinati è al massimo pari, su base annua, a 960 euro.

TFR in busta paga

Viene introdotta, in via sperimentale e limitatamente al periodo 01.03.2015/30.06.2018, la possibilità per il lavoratore dipendente (alle dipendenze del datore di lavoro da almeno sei mesi) di richiedere la liquidazione mensile del TFR.

Rimangono esclusi da tale facoltà i lavoratori dipendenti pubblici, di aziende sottoposte a procedure concorsuali e da aziende dichiarate in crisi. Tutti gli altri lavoratori dipendenti potranno proporre apposita domanda a partire dalla pubblicazione dell’apposito DPCM che stabilirà le modalità attuative della disposizione in esame.

Viene prevista, per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, la possibilità di finanziare le erogazioni mensili del TFR accedendo a specifici prestiti bancari ai quali si applicheranno tassi di interesse non superiori alla rivalutazione del TFR.

Sgravio per assunzioni a tempo indeterminato

Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 viene riconosciuto uno sgravio contributivo a tutti i datori di lavoro privati, fatta eccezione:

  • per le assunzioni con contratto di apprendistato o di lavoro domestico;
  • per le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti all’assunzione risultino occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
  • per le assunzioni di lavoratori in riferimento ai quali si è già fruito dell’agevolazione;
  • per le assunzioni di dipendenti che nei tre mesi antecedenti al 01.01.2015 hanno già in essere con il datore di lavoro (o società controllate-collegate) un contratto a tempo indeterminato.

Il beneficio può essere fruito per un periodo massimo di 36 mesi e consiste nell’esonero complessivo dai contributi previdenziali (non si applica ai premi INAIL) a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annuali.

Le modalità di fruizione di tale sgravio contributivo verranno rese note con un apposito intervento dell’INPS.

In sede di approvazione l’agevolazione in esame è stata estesa anche ai datori di lavoro del settore agricolo con riguardo alle assunzioni ( in riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31.12.2015):

  • relative ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato;
  • decorrenti dall’1.1.2015.

Restano esclusi i contratti relativi a lavoratori a tempo indeterminato nel 2014 nonché quelli relativi a lavoratori a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento al 2014.

Durc

La regolarità contributiva del cedente dei crediti, certificati tramite la piattaforma elettronica, nei confronti della P.A. è definitivamente attestata dal DURC, in corso di validità, allegato all’atto di cessione o comunque acquisito dalla P.A. ceduta.

Rivalutazione del TFR

A partire dalle rivalutazioni del TFR dal 01.01.2015 l’aliquota d’imposta viene aumentata dal 11% al 17%. Ci si riferisce, in particolare, alle rivalutazioni decorrenti dal 01.01.2015, pertanto le rivalutazioni maturate nel 2014 ed in scadenza nel mese di febbraio 2015 continuano a scontare l’aliquota del 11%.