Dichiarazione d'intento

Lettere di intento: cosa cambia dal 01.01.2015 scadenza dell’11.02.2015

Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:

STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri

Come noto, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. “Semplificazioni”, è stato disposto il “trasferimento” in capo all’esportatore abituale dell’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento. In recepimento della suddetta novità, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che:

i) gli esportatori abituali comunicano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle lettere di intento consegnate ai propri fornitori;

ii) i fornitori, ricevute le lettere di intento, riscontrano l’avvenuta comunicazione all’Agenzia direttamente online, oppure tramite il proprio cassetto fiscale.

È stato previsto un periodo transitorio per adeguarsi al nuovo sistema: fino all’11.2.2015 gli esportatori abituali possono consegnare / inviare la dichiarazione d’intento ai propri fornitori con le previgenti modalità e, in tal caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Al fine di rendere operativa la novellata procedura, è stato messo nel frattempo a disposizione:

i) il software per la comunicazione telematica delle lettere di intento da parte degli esportatori abituali;

ii) il servizio online “Verifica ricevuta dichiarazione d’intento”, che consente a chi riceve le lettere di intento di controllare via web l’avvenuta comunicazione telematica dei dati all’Agenzia.

Con la recente circolare ministeriale n.31/E del 30 dicembre 2014 sono stati risolti gli ultimi dubbi in merito alle modalità di riscontro mediante le quali il fornitore può verificare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale. Nello specifico, la circolare precisa che, a regime, saranno due le modalità previste per effettuare la verifica:

i) la prima modalità di riscontro è già utilizzabile accedendo al sito internet www.agenziaentrate.gov.it.;

ii) la seconda, invece, che riguarda i soggetti abilitati ai servizi Entratel/Fisconline (e che sarà operativa a breve) consentirà al fornitore di verificare direttamente nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta telematica, da parte dell’esportatore abituale.

In alternativa alla descritta nuova procedura, sarà possibile, fino all’11 febbraio 2015 (regime transitorio), per gli esportatori abituali consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al fornitore secondo le modalità previgenti. Per le operazioni poste in essere a partire dal 12 febbraio 2015 sarà comunque necessario seguire obbligatoriamente la nuova procedura.

Introduzione

L’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014, ha stabilito che – a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015 – la comunicazione delle dichiarazioni d’intento all’Amministrazione Finanziaria deve essere effettuata dall’esportatore abituale, e non più dal fornitore dello stesso, il quale è, pertanto, sgravato da tale adempimento.

Le novità

Il Decreto ha modificato le modalità di comunicazione delle lettere di intento trasmesse dagli esportatori abituali nei confronti dei propri fornitori, affinché questi ultimi possano fruire del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72. Più precisamente, è previsto che, per le operazioni in regime di non imponibilità IVA, effettuate nel 2015 nei confronti degli esportatori abituali, i soggetti fornitori dei medesimi non dovranno più trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle lettere di intento ricevute.

Infatti, alla luce delle novità:

  • la trasmissione delle dichiarazioni di intento all’Agenzia sarà effettuata direttamente dall’esportatore abituale;
  • l’Agenzia delle Entrate, all’atto della ricezione delle lettere di intento, rilascerà una ricevuta telematica che l’esportatore abituale consegnerà al proprio fornitore congiuntamente a una copia della relativa lettera di intento;
  • il fornitore potrà effettuare l’operazione verso l’esportatore abituale in regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72, una volta in possesso della lettera di intento e della ricevuta telematica;

ATTENZIONE: Ad ogni modo, permane per il fornitore l’obbligo di:

  • verificare la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia tramite accesso al portale internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • indicare nella dichiarazione IVA annuale i dati relativi alle lettere di intento ricevute.

La norma in questione si rende applicabile alle lettere di intento relative alle forniture “da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015”.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato il 12/12/2014, prot. 159674/2014, è stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione d’intento (vedi allegato) di acquistare o importare beni e servizi senza IVA da parte degli “esportatori abituali”, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il provvedimento risolve i dubbi degli operatori in merito al regime transitorio applicabile per le dichiarazioni d’intento rilasciate già a fine anno con validità per il 2015.

In particolare, viene stabilito che, fino all’11 febbraio 2015, gli esportatori abituali – in ossequio ai principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente – possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente all’emanazione del DLgs. n. 175/2014.

Per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le modalità previgenti, che esplicano tuttavia effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015 (es. dichiarazioni d’intento rilasciate con valenza annuale), vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

Riassumendo, quindi, per effetto della novità appena commentata, per poter effettuare l’operazione senza applicazione dell’IVA, dal 12 febbraio 2015, il fornitore dell’esportatore abituale deve:

  • aver ricevuto la dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale;
  • aver riscontrato l’avvenuta presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento.

Qualora il fornitore effettui operazioni non imponibili prima di aver preso in carico la dichiarazione di intento e la ricevuta dell’Agenzia, incorrerà in una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

Conclusioni

In base a quanto sopra indicato, tutti i soggetti che hanno già emesso Lettere di intento a valere anche successivamente alla data dell’ 11 febbraio 2015 (es. dichiarazioni d’intento emesse a dicembre 2014 ma con valenza per l’intero anno 2015), hanno la necessità di:

  • inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le lettere emesse ad ogni fornitore;
  • ottenere la ricevuta dall’AdE dell’invio telematico;
  • inviare al fornitore copia di tale ricevuta.

Tutto questo deve avvenire prima del 12 febbraio 2015, pena l’applicazione dell’Iva sulle forniture effettuate dal fornitore a decorrere da tale data.