Modello F24

Modello F24: dal 1°ottobre in vigore nuove regole

Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:

STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri

TASI: primo versamento dell’imposta al 16 giugno anche in assenza di delibera comunale

(DL n. 66 del 24.04.2014, convertito con legge n. 89 del 23.06.2014)

Gentile cliente, con la presente intendiamo informarla che a partire dal prossimo 01.10.2014 entrano in vigore le modifiche apportate, dal DL n. 66 del 24.04.2014 (convertito con legge n. 89 del 23.06.2014), alle disposizioni in materia di presentazione del modello F24 (modello obbligatoriamente telematico, dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti IVA). Nel dettaglio, vengono introdotte alcune innovazioni che riducono notevolmente le ipotesi di presentazione del modello F24 cartaceo: tutti i contribuenti dovranno presentare il modello F24 con modalità telematiche, in quanto la presentazione in forma cartacea viene circoscritta, per i non titolari di partita Iva, alle ipotesi di importi fino a 1.000 euro. Anche nelle ipotesi di compensazione, i contribuenti (titolari e non di partita Iva) saranno tenuti, a far data dal 01.10.2014, a presentare il modello F24 con modalità telematiche, i) sia nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero; ii) sia nel caso in cui il saldo finale sia positivo. Le nuove regole, che, come già detto, entreranno in vigore a partire dal prossimo 01.10.2014, si aggiungono alle altre vigenti in tema di compensazioni.

Premessa

Con il DL n. 66 del 24.04.2014 (convertito con legge n. 89 del 23.06.2014) il legislatore ha introdotto alcune disposizioni che limitano la presentazione del modello F24 cartaceo a favore, invece, della sua presentazione telematica. Sono interessate, in particolare, le ipotesi di compensazione con saldo zero o positivo, nonché la presentazione del modello con saldo finale di importo superiore a 1.000 euro: in tutte queste ipotesi, tutti i contribuenti saranno tenuti alla presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati (come meglio si vedrà nel proseguo). Di fatto viene esteso alle persone fisiche, non titolari di partita IVA, l’obbligo dell’invio telematico (già previsto dal 1° gennaio 2007 per i soli soggetti IVA), con la sola esclusione della presentazione, ancora permessa, del modello F24 che esponga, senza compensazioni, un saldo a debito inferiore a Euro 1.000.

La presentazione del modello F24

L’articolo 11 del DL n. 66/2014 ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 241/97, con particolare riferimento ai versamenti previsti dall’articolo 17 (i c.d. versamenti tramite modello F24).

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Ci si riferisce, in particolare, ai versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali. Nel dettaglio, il modello F24 va utilizzato per pagare le seguenti somme:

VERSAMENTI TRAMITE MODELLO F24

I versamenti

  • Imposte sui redditi (Irpef, Ires).
  • Ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale.
  • Iva.
  • Imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’Irap e dell’Iva
  • Altre imposte sostitutive (ad esempio: imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e
  • giochi, ecc.).
  • Interessi.
  • Tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita
  • presunta.
  • Imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari.
  • Diritti camerali.
  • Contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpgi.
  • Accise, imposta di consumo e di fabbricazione.
  • Addizionale regionale e comunale all’Irpef.
  • Irap.
  • Imu, Tares, Tari e Tasi.
  • Tarsu/Tariffa, Tosap/Cosap: riservato ai Comuni che hanno stipulato un’apposita convenzione con
  • l’Agenzia delle Entrate.

SI OSSERVA: Con il modello F24 vanno, inoltre, versate tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di:

  • autoliquidazione da dichiarazioni;
  • ravvedimento;
  • controllo automatizzato e documentale della dichiarazione;
  • avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione);
  • avviso di irrogazione di sanzioni;
  • istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

Le novità in materia di presentazione del modello F24

Dal prossimo 01.10.2014, tutti i modelli F24 contenenti compensazioni, oppure con un saldo finale superiore a 1.000 euro, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli agenti della riscossione.

Va rilevato da subito che la possibilità di presentare il modello cartaceo F24 rimane solo, per i non titolari di partita Iva, nel caso in cui il saldo finale, senza alcuna compensazione, evidenzi un importo inferiore a 1.000,00 Euro.

OSSERVA

I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, ad esempio:

  • i limiti alla compensazione dei crediti IVA (1);
  • i limiti alla compensazione dei crediti di imposte dirette (2);
  • il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate (3).
  1. Va ricordato che i titolari di partita Iva se intendono effettuare con modello F24 la compensazione di crediti IVA per importi superiori a € 5.000 hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
  2. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 i contribuenti che usano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP per importi superiori a 15.000 euro annui, devono chiedere l’apposizione del visto di conformità
  3. Dal 1° gennaio 2011 è previsto il divieto di compensazione tra crediti e debiti se esistono debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto, per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

I nuovi vincoli, che saranno operativi a partire dai modelli F24 presentati dal 1° ottobre 2014, riguardano, dunque, tre “categorie” di modelli F24:

  1.  a saldo zero;
  2. con saldo a debito, ma con compensazioni;
  3. con saldo a debito superiore a 1.000 euro, senza compensazioni.

F.24 CON SALDO A ZERO

Nel primo caso, i modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 SERVIZI TELEMATICI

F24 on line Hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione.
Per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane.
F24 web Consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software.
F24 cumulativo Incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti.

Da osservare dunque che non sarà quindi più possibile, per TUTTI i tipi di contribuenti (Titolari di partita Iva e non), nella suddetta ipotesi, presentare i modelli F24:

  • in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA (a partire dal 2007, infatti, tutti i soggetti titolari di partita IVA sono già tenuti a presentare i modelli F24 esclusivamente con modalità telematiche);
  • in via telematica, avvalendosi dei sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste.

F24 CON SALDO A DEBITO, MA CON COMPENSAZIONI

Nella seconda ipotesi, invece, rientrano i modelli F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni; si tratta, quindi, dei modelli F24 in cui vengono indicati importi a debito superiori agli importi a credito. In tal caso, la presentazione dovrà avvenire per TUTTI i contribuenti (Titolari di partita Iva e non) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione:

  • dall’Agenzia delle Entrate, cioè mediante i suddetti servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;
  • oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, cioè banche, Poste e agenti della riscossione (sistemi di home/remote banking).

F24 CON SALDO A DEBITO SUPERIORE A 1.000 EURO, SENZA COMPENSAZIONI

Infine (terzo caso), l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, si applicherà, per TUTTI i contribuenti (Titolari di partita Iva e non), anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a 1.000 euro, senza che siano state effettuate compensazioni. Si tratta, quindi, del caso in cui il modello F24:

  • evidenzi un importo a debito superiore a 1.000 euro;
  • oppure comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a 1.000 euro.

Modalità di presentazione del modello F24 dal 01.10.2014

Modello cartaceo Servizi telematici dell’agenzia delle entrate (F24 on line, F24 web, F24 cumulativo) Home banking o remote banking
TITOLARI DI PARTITA IVA Versamenti con F.24 di imposte, contributi ecc che NON evidenzino un saldo pari a zero NO SI SI
Versamenti con F.24 di imposte, contributi ecc che evidenzino un saldo pari a zero NO SI NO
Versamenti in compensazione con credito Iva (annuale o dei primi tre trimestri) per importi superiori a Euro 5.000,00 annui (limite già previsto) NO SI No
NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe a zero o che, per effetto di compensazioni effettuate, risultano con un saldo finale di importo positivo Si possono presentare solo con i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa NO SI SI
NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe che per effetto di compensazioni effettuate, risultano con un saldo finale pari a zero Si può presentare la delega anche in modalità cartacea, presso Banche/Poste. In questo caso rimane comunque sempre valida la possibilità di presentare anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) NO SI NO
NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe il cui saldo finale a debito è di importo UGUALE O INFERIORE A 1.000 EURO Si possono presentare solo con i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa NO SI NO
NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe il cui saldo finale a debito è di importo UGUALE O INFERIORE A 1.000 EURO Si può presentare la delega anche in modalità cartacea, presso Banche/Poste. In questo caso rimane comunque sempre valida la possibilità di presentare anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) SI SI SI