Start up innovative ed agevolazioni

Start-Up innovative: le agevolazioni e gli investimenti ammessi

Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:

STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stato recentemente emanato il decreto attuativo dell’articolo 29 del DL n. 179/2012 che prevede agevolazioni per chi investe nelle c.d. Start-Up innovative. Prima di illustrare quali sono le agevolazioni e gli investimenti che vi possono accedere si deve ricordare che le Start-Up sono particolari attività a cui sono ricollegati benefici fiscali, di diritto del lavoro e commerciale per la loro particolarità: queste hanno infatti ad oggetto, in via generale, la produzione o la commercializzazioni di prodotti ad alto valore tecnologico (oppure lo sviluppo di tecnologie energetiche o lo svolgimento di attività a vocazione sociale), e il riconoscimento del regime di favore avviene secondo alcune condizioni, quali il possesso di una privativa industriale, i diritti per un programma informatico, l’assunzione di personale con alta formazione, o il sostenimento di spese di ricerca. In riferimento a tali attività viene riconosciuto, a coloro che investono nelle Start-Up un’agevolazione fiscale consistente nella detrazione, per le persone fisiche, di un importo pari al 19% dell’investimento, fino ad un massimale di 500.000 euro e la deduzione, per le persone giuridiche, del 20% dell’investimento fino ad un massimale di 1.800.000 euro. Tali agevolazioni, inoltre, possono essere innalzate al 25% ed al 27% (rispettivamente la detrazione e la deduzione) qualora la Start-Up abbia ad oggetto particolari attività. Con il decreto interministeriale (MEF-MISE) vengono forniti alcuni particolari in riferimento al beneficio fiscale, quali ad esempio gli investimenti agevolati e le cause di decadenza.

Premessa

Recentemente è stato emanato il Decreto Interministeriale che attua le agevolazioni previste dall’articolo 29 del DL 179/2012, ovvero la detrazione/deduzione a favore dei soggetti che investono nel capitale delle Start-Up innovative.

Nel decreto vengono considerati numerosi aspetti applicativi delle agevolazioni, quali gli investimenti agevolabili, l’importo delle agevolazioni, le condizioni che devono essere mantenute per il beneficio fiscale e le eventuali cause di decadenza.

Nel proseguo della trattazione analizziamo gli aspetti di maggiore interesse delle agevolazioni in commento, con particolare riguardo, appunto, alle condizioni per poterne beneficiare.

Le modalità di acquisizione

Si deve tenere presente che non tutte le modalità di acquisizione delle partecipazioni danno diritto all’agevolazione. Il decreto attuativo, al riguardo, ha precisato le modalità di acquisto ammesse al beneficio fiscale:

MODALITÀ DI ACQUISTO

Accesso alle agevolazioni con investimento diretto Effettuare direttamente un investimento in una o più start-up innovative.
Accesso alle agevolazioni con investimento indiretto Effettuare un investimento, anche in modo indiretto, in una o più Start-Up innovative tramite uno dei seguenti canali:

  1. organismi di investimento collettivo;
  2. tramite società di capitali che investono prevalentemente in Start-Up (in tal caso il beneficio è riproporzionato).

L’investimento

Si deve precisare che le agevolazioni si applicano solamente ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale, della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative. Sono ammessi anche gli investimenti in obbligazioni che prevedono la conversione del rapporto ad uno conforme a quelli appena indicati (per esempio, conversione delle obbligazioni alla loro scadenza in azioni della società/Start-Up).

Va evidenziato, inoltre, che si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (le prestazioni dei dipendenti e dei collaboratori o di coloro che apportano servizi resi in favore della Start-Up).

Con riguardo alle start-up innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni. SI OSSERVA: I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile. Nel caso di conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

SI OSSERVA:

I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile. Nel caso di conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

In cosa consiste l’agevolazione?

L’agevolazione, come anticipato in premessa, si distingue a seconda che l’investitore sia una persona fisica o giuridica. Nel primo caso al contribuente spetta una detrazione dall’imposta versata, mentre nel secondo caso spetta una deduzione percentuale dell’investimento dal reddito prodotto. Nel dettaglio, l’agevolazione ha le seguenti caratteristiche:

PERSONE FISICHE:

Le persone fisiche hanno diritto ad una detrazione dall’imposta del 19% dell’investimento effettuato, nel limite massimo di 500.000 euro. Nel caso in cui il contribuente abbia investito in una Start-Up a vocazione sociale o in una Start-Up dedita allo sviluppo di nuove tecnologie in ambito energetico (vedi tabella sottostante), ha diritto ad una detrazione del 25%, sempre nel rispetto del massimale di 500.000 euro.

PERSONE GIURIDICHE:

Le persone fisiche hanno diritto ad una deduzione dal reddito del 20% dell’investimento effettuato, nel limite massimo di 1.800.000 euro. Nel caso in cui il contribuente abbia investito in una Start-Up a vocazione sociale o in una Start-Up dedita allo sviluppo di nuove tecnologie in ambito energetico (vedi tabella sottostante), ha diritto ad una deduzione del 27%, sempre nel rispetto del massimale di 1.800.000 euro.

START-UP A VOCAZIONE SOCIALE/AMBITO ENERGETICO (AGEVOLAZIONI MAGGIORATE)

Start-Up a vocazione sociale Start-Up in ambito energetico (codici ATECO)
Si considerano a vocazione sociale le Start-Up che operano nei seguenti settori: 27.1 FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL’ELETTRICITÀ
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002; 27.2 FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001; 27.32 Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
 d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;  28.33 Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
 e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;  28.11  Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
 f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  28.12  Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
 g) turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;  28.13  Fabbricazione di altre pompe e compressori
 h) formazione universitaria e post-universitaria; 28.14  Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
 i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;  28.15  Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
 l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;  28.21  Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
 m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori  28.25  Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
 28.29.2  Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
 29.31
 72.1  RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL’INGEGNERIA

Le agevolazioni (sia maggiorate, sia nelle misure ordinarie) sono applicabili a condizione che l’ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d’imposta non sia superiore a euro 2.500.000 per ciascuna start-up innovativa.

SCHEMA RIASSUNTIVO

TIPOLOGIA DI START-UP Soggetto che accede all’agevolazione
Persona fisica Persona giuridica
Detrazione % Massimale Deduzione % Massimale
Ordinaria 19% 500.000 euro 20% 1.800.000 euro
A vocazione sociale 25% 500.000 euro 27% 1.800.000 euro
In ambito energetico 25% 500.000 euro 27% 1.800.000 euro

Termini per beneficiare della detrazione/deduzione

Qualora la detrazione prevista a favore dei soggetti IRPEF sia di ammontare superiore all’imposta lorda l’eccedenza può essere riportata in detrazione sul reddito delle imposte sui redditi degli anni successivi, ma non oltre il terzo.

Qualora la deduzione IRES sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale, l’eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L’eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale del testo unico l’eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L’eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi presso la società partecipata anteriormente all’opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

Condizioni per beneficiare dell’agevolazione e decadenza

Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino:

  • una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto di 2.500.000 euro, relativamente al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento;
  • copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
  • per gli investimenti soggetti ad agevolazione maggiorata una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l’oggetto della propria attività.

Il diritto alle agevolazioni decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica:

la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;

  • la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
  • il recesso o l’esclusione degli investitori;
  • la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese.

SI OSSERVA:

Nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, l’investitore:

  • se soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, deve incrementare l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per tale periodo d’imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi d’imposta precedenti, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • se soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle società, deve incrementare il reddito di tale periodo d’imposta dell’importo corrispondente all’ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d’imposta precedenti. Entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle società è dovuto l’importo degli interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle società non versata per i periodi d’imposta precedenti per effetto delle disposizioni del presente decreto.