Fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche

Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:

STUDIO ASSOCIATO ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri

D.L. Cura Italia: sospensione dei versamenti e degli adempimenti differenziati per tipologie di contribuenti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il provv. 28.2.2020 n. 99922, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche relative alla fattura elettronica, adottabili dal prossimo 1.10.2020, e ha disposto un’ulteriore proroga del termine per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici, rinviato al 30.09.2020. Le novità più rilevanti concernono, in particolare, le codifiche “Tipo Documento” e “Natura”, che saranno maggiormente rispondenti alle fattispecie previste dalla normativa fiscale. L’introduzione di tali nuove codifiche renderà più precisa la redazione delle dichiarazioni annuali IVA “precompilate” che verranno proposte ai soggetti passivi a partire dalle operazioni relative al 2021 (v. art. 4 del DLgs. 127/2015, così come modificato dall’art. 16 del DL 124/2019).

Premessa

Con i provvedimenti 28.2.2020 n. 99922 e 20.4.2020 n. 166579, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione 1.6 delle specifiche tecniche per la predisposizione delle fatture e delle note di variazione elettroniche da emettere mediante Sistema di Interscambio.

Osserva

Il nuovo schema sarà utilizzabile facoltativamente, dal 1.10.2020 al 31.12.2020, mentre diverrà obbligatorio dall’1.01.2021.

Novità significative sono state apportate in relazione alle codifiche “Tipo Documento” e “Natura”, che sono state ampliate al fine di consentirne una migliore rispondenza alle fattispecie previste dalla normativa fiscale.

Nuovi codici per l’identificazione della tipologia del documento

La nuova “gamma” di codici “Tipo Documento” consente di identificare puntualmente le caratteristiche del documento emesso. A quelli già noti (TD01 – Fattura; TD02 – Acconto/Anticipo su fattura; TD03 – Acconto/Anticipo su parcella; TD04 – Nota di Credito; TD05 – Nota di Debito; TD06 – Parcella), sono stati aggiunti, ad esempio, codici specifici per le diverse possibili integrazioni della fattura:

  • integrazione fattura a seguito di reverse charge interno (TD16);
  • integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall’estero (TD17);
  • integrazione per acquisto di beni intracomunitari (TD 18);
  • integrazione o autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72 (TD 19).

Osserva

Le nuove codifiche consentono di regolarizzare l’eventuale effettuazione di acquisti in regime di non imponibilità per importi eccedenti il limite del plafond disponibile (c.d. “splafonamento”), grazie all’emissione di un documento – autofattura – contraddistinto dal codice TD21.

È altresì prevista la possibilità di documentare con fattura elettronica l’estrazione di beni da depositi IVA, adottando il codice TD23 o TD22, a seconda che sia o meno previsto il versamento dell’imposta.

Altra importante novità riguarda l’introduzione:

  • del codice TD24 per l’emissione della fattura differita (art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72)
  • e del codice TD25 per la fattura “super differita” (art. 21 co. 4 lett. c) del DPR 633/72), emessa per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del cedente (in tal caso la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni).

Osserva

Sono, infine, previste codifiche per la cessione di beni ammortizzabili e per i passaggi interni (TD26) e per la fattura emessa in relazione all’autoconsumo o alle cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).

Ampliamento dei codici “natura”

Molte novità attengono anche i codici che identificano la natura dell’operazione, che devono essere indicati laddove nel campo “Aliquota” sia riportato il valore zero.

Osserva

Per quanto concerne le operazioni non soggette, il codice N2.1 identificherà le operazioni prive del requisito di territorialità, elencate negli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72, mentre tutte le altre saranno comprese all’interno della codifica N2.2.

Operazioni non imponibili

Significative novità concernono le operazioni non imponibili. In particolare, per quanto concerne quelle che concorrono alla determinazione del plafond, che solitamente vengono classificate nella dichiarazione IVA, all’interno dei campi contenuti nel rigo VE30, sono stati istituiti i seguenti codici:

  • N3.1, per le esportazioni;
  • N3.2, per le cessioni intracomunitarie;
  • N3.3, per le cessioni verso San Marino;
  • N3.4 per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.

Osserva

Posto che si tratta di operazioni che intervengono in larga misura con controparti estere, per le quali la fattura elettronica è facoltativa, il ricorso a quest’ultima, attraverso l’utilizzo di uno dei codici previsti dalle nuove specifiche, consente di evitare la trasmissione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (il c.d. “esterometro”).

I fornitori degli esportatori abituali che emettono fatture in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, potranno utilizzare il codice N3.5, mentre per le altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond, occorrerà indicare il codice N3.6.

Reverse charge

Molte novità attengono alle ipotesi di inversione contabile, essendo state introdotte diverse opzioni in relazione:

  • alla cessione di rottami (N6.1);
  • alla cessione di oro e argento (N6.2);
  • al subappalto nel settore edile (N6.3);
  • alla cessione di fabbricati (N6.4);
  • alla cessione di telefoni cellulari (N6.5);
  • alla cessione di prodotti elettronici (N6.6);
  • alle prestazioni del comparto edile e dei settori connessi (N6.7);
  • alle operazioni del settore energetico (N6.8);
  • agli altri tipi di reverse charge non precedentemente classificati (N6.9).

Vendite a distanza

Uno specifico codice (N.7) è previsto, infine, per l‘IVA assolta in altro Stato UE, in caso di vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e 41 del DL 331/93 e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72.

Osserva

L’introduzione di tali nuove codifiche renderà verosimilmente più precisa la redazione delle dichiarazioni annuali IVA “precompilate” che verranno proposte ai soggetti passivi a partire dalle operazioni relative al 2021 (v. art. 4 del DLgs. 127/2015, così come modificato dall’art. 16 del DL 124/2019).

Proroga dell’adesione al servizio di consultazione

Con il medesimo provvedimento con il quale sono state approvate le nuove specifiche tecniche è stato nuovamente rinviato il termine per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici.

Il servizio resterà utilizzabile, sino al 30.09.2020, anche da parte dei soggetti che non abbiano manifestato alcuna scelta.