D. L. Cura Italia

Decreto Legge Cura Italia

Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:

STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri

D.L. Cura Italia: sospensione dei versamenti e degli adempimenti differenziati per tipologie di contribuenti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, il decreto “Cura Italia, DL 17 marzo 2020, n.18, introduce alcune misure in materia di versamenti ed esecuzione degli adempimenti fiscali, prevedendo particolari regole per:

i) i contribuenti esercenti attività maggiormente danneggiate dagli effetti della diffusione del COVID-19;

ii) i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo superiore a 2 milioni di euro.

In particolare, è prevista:

i) per i soggetti operanti in determinati settori ritenuti maggiormente danneggiati dagli effetti della diffusione del corona virus (es. gli operatori del settore turistico, sportivo, spettacolo, fieristico, ristorazione e cultura), la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile;

ii) per i soggetti che non operano nei citati settori e che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 2 milioni di euro, la sospensione dei versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo;

iii) per tutti gli altri soggetti, il differimento al 20.3.2020 della scadenza del 16.3.2020.

I versamenti “sospesi” dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31.5.2020, oppure in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.

Gli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio (es. la presentazione della dichiarazione annuale IVA) vanno effettuati, senza sanzioni, entro il 30.6.2020. Viene espressamente previsto che non rientrano nella sospensione in commento i termini previsti dall’art.1 del D.L. 9/2020 con riferimento ai dati propedeutici alla predisposizione della dichiarazione precompilata, per cui si conferma, tra gli altri:

i) il differimento dal 9.3.2020 al 31.3.2020 del termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020;

ii) il termine del 31.3.2020 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020 e delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019;

iii) la proroga dal 28.2.2020 al 31.3.2020 del termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2019.

Premessa

Il decreto legge n. 18/2020, “Cura Italia”, introduce alcune misure in materia di versamenti ed esecuzione degli adempimenti fiscali, prevedendo particolari regole per:

➔ i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

➔ i contribuenti esercenti attività maggiormente danneggiate dagli effetti della diffusione del corona virus;

Osserva

Per i contribuenti che non rientrano nelle citate categorie, vale a dire i contribuenti che hanno realizzato (nel periodo d’imposta precedente) un fatturato superiore a 2 milioni di euro e che non operano in settori ritenuti maggiormente danneggiati è sostanzialmente riconosciuta:

➔ la rimessione al 20 marzo dei termini per i versamenti scadenti il 16 marzo;

➔ la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali in scadenza dal periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo

L’articolo 60 del Decreto in commento prevede che per tutti i contribuenti i versamenti scaduti lo scorso 16 marzo sono posticipati al prossimo 20 marzo.

Osserva

Si tratta, in particolare, di tutti i versamenti fiscali e di tutti i versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali.

I versamenti interessati dal differimento in parola sono quelli scaduti lo scorso 16.3.2020. 

 

IVA
  • Versamento IVA mese di febbraio;
  • Versamento saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale.
ISI E IVA forfetaria ISI (codice tributo 5123) e IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, installati entro il 29.2.2020 o non disinstallati entro il 31.12.2019.
Ritenute alla fonte Versamento delle ritenute operate a febbraio:

➔ su redditi di lavoro dipendente e assimilati (co.co.co. – codice tributo 1001);

➔ su redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040);

➔ da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES);

➔ da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso/ pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919);

➔ su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

➔ per utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

➔ per contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030).

Libri contabili e sociali Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085).

Sospensione dei versamenti per i contribuenti con fatturato non superiore a 2 milioni di euro

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, e con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

➔ relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (lavoro dipendente), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

➔ relativi all’imposta sul valore aggiunto (Iva annuale e Iva del mese di febbraio);

➔ relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Osserva

I versamenti diversi da quelli sopra indicati dovranno essere versati entro il 20/03/2020, potendo fruire solo della rimessione in termini; a titolo esemplificativo si tratta dei versamenti:

• delle ritenute d’acconto operate sui redditi di lavoro autonomo e di agenzia;
• della tassa vidimazione dei libri sociali;
• dell’ISI/Iva forfettaria sugli apparecchi d’intrattenimento, e così via.

Sospensione dei versamenti per i contribuenti appartenenti a determinati settori

Il decreto rinvia gli adempimenti connessi al versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti sul reddito da lavoro dipendente e assimilato, relativamente alle imprese che operano in determinati settori, a prescindere dal fatturato realizzato nel periodo d’imposta precedente.

Osserva

In particolare, il Decreto riprende l’articolo 8 D.L. 9/2020 (che riguardava solamente i soggetti che operano nel settore turistico) ed estende i relativi benefici anche alle imprese operanti in altri settori tra cui:

➔ le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

➔ i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

➔ i soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

➔ i soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

➔ i soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

➔ i soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

➔ i soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

➔ le aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

➔ i soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

➔ i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

➔ i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

➔ i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

➔ i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

➔ i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

➔ le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

➔ i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

➔ i soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

➔ i soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

➔ le aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

➔ i soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

➔ i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

➔ i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

➔ i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

➔ i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

➔ i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

➔ le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Per tali imprese (ad esclusione delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) è previsto che i differimenti riguardino le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (non lavoro autonomo e agenzia), i contributi (previdenziali ed assicurativi) relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dovuti fino al 30 aprile 2020, nonché l’Iva dovuta nel mese di marzo 2020 (l’Iva dovuta nel mese di aprile – relativa alla liquidazione di marzo – dovrà quindi essere versata).

Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni ed interessi).

Osserva

Per quanto concerne, invece, le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il decreto prevede una sospensione dei versamenti più lunga. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione degli altri adempimenti fiscali

L’art. 62 del D.L. Cura Italia dispone (per tutti i contribuenti) la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali in scadenza dal periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (limitatamente ai versamenti, il decreto ha previsto regole differenti a seconda della tipologia di contribuente). Il citato decreto dispone che i predetti adempimenti sospesi debbano essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Osserva

Tra gli adempimenti più rilevanti rientra senza dubbio la dichiarazione annuale Iva per l’anno 2019, in origine in scadenza entro il prossimo 30 aprile, la cui presentazione slitta a questo punto al 30 giugno 2020.

Viene espressamente previsto che non rientrano nella sospensione in commento i termini previsti dall’art.1 del D.L. 9/2020 con riferimento ai dati propedeutici alla predisposizione della dichiarazione precompilata, per cui si conferma:

➔ il termine al 31.3.2020 per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020;

➔ il termine del 31.3.2020 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020 e delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019;

➔ la proroga dal 28.2.2020 al 31.3.2020 del termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2019;

➔ il differimento dal 15.4.2020 al 5.5.2020 del termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al 2019;

➔ l’anticipazione al 2020 di tutti i nuovi termini relativi ai modelli 730, che si sarebbero dovuti applicare dal 2021.

Effettuazione ritenute d’acconto

I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973 (Professionisti e Agenti), a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

L’agevolazione riguarda solo i titolari di partita Iva, quindi non è applicabile alle prestazioni occasionali di lavoro autonomo e ai procacciatori d’affari occasionali.

Osserva

Inoltre, non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese di febbraio spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione pagamento di atti impositivi

Sono sospesi, dall’8.3.2020 al 31.5.2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

Nel predetto lasso temporale, quindi, è sospesa, in sostanza, qualsiasi attività impositiva, come, ad esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione.

Per alcune tipologie di atti impositivi, sono sospesi i termini di versamento.

Accertamenti esecutivi e avvisi di addebito

Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Lo stesso dicasi per gli accertamenti in materia di tributi locali che, dall’1.1.2020, in base alla legge di bilancio 2020, sono esecutivi.

Non vengono però sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato. 

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme, che presuppongono, per i tributi erariali, l’avvenuto affidamento delle somme all’Agente della riscossione.

Esempio

Se un avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020), bensì entro il 30.6.2020.

Dovrebbero essere sospese, ma il punto non può ancora essere dato per pacifico, le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo. Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l’atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo. 

La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito, che, attualmente, rappresentano l’unica modalità di riscossione per i contributi INPS. Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento. 

Cartelle di pagamento

Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento. 

Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo.

Non dovrebbero essere sospesi neanche i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme. Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.

Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020.

Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020.

Avvisi Bonari

Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione. Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.

Altri atti impositivi

La sospensione dall’8.3.2020 al 31.5.2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento. 

Ogni altro atto è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:

→ avvisi di recupero dei crediti d’imposta;

→ accertamenti con adesione stipulati prima dell’accertamento, quindi durante la verifica fiscale;

→ avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);

→ accertamenti di valore ai fini dell’imposta di registro.

Sospensione dei versamenti contributivi per lavoratori domestici

Ai sensi dell’art. 36 del DL17 marzo 2020, n.18, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico:

→ in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 31.5.2020.

I versamenti sospesi sono effettuati:

→ in un’unica soluzione entro il 10.6.2020;

→ senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei versamenti del PREU sugli apparecchi da gioco

Sono prorogati al 29.5.2020 i termini per il versamento:

→ del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) e b) del TULPS e del canone concessorio;

→ in scadenza entro il 30.4.2020.

Le somme dovute possono essere versate in 8 rate mensili di pari importo, di cui:

→ la prima entro il 29.5.2020;

→ le successive entro l’ultimo giorno del mese;

→ l’ultima entro il 18.12.2020.

Sono dovuti gli interessi legali (pari allo 0,05% annuo), calcolati giorno per giorno.