Compensazioni crediti

Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra 15.000 euro

(Articolo 2, D.L. n. 69/2013)

Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner:

STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 1, comma 574, della Legge di stabilità 2014 ha introdotto un nuovo limite alla compensazione dei crediti fiscali, prevedendo, in analogia a quanto già previsto in ambito Iva, l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione (di cui all’art. 35, co. 1, lett. a, del Dlgs n. 241/1997) laddove il contribuente proceda alla compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997 di crediti, per importi superiori a 15mila euro, relativi alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap. In particolare:

i) le nuove disposizioni riguardano esclusivamente la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap;

ii) il limite di € 15.000, superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione;

iii) la compensazione di crediti da imposte dirette e Irap superiori a 15mila euro non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione;

iv) il credito risultante dalla dichiarazione 2013 (anno 2012) può essere utilizzato in compensazione senza applicare dei limiti alla compensazione fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all’interno della quale tale credito viene “rigenerato” sommandosi al credito maturato nel 2013.

Premessa

Come anticipato in premessa, la legge di Stabilità per il 2014 ha previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

NOTA: È confermato, come previsto in materia di IVA, che i soggetti per i quali è esercitato il controllo contabile, possono avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti nell’apposito Registro).

La novità, contenuta nell’art. 1, comma 574, Finanziaria 2014, riguarda i crediti maturati dal 2013, il cui utilizzo in compensazione orizzontale è possibile dal primo giorno del periodo d’imposta successivo, ossia dall’1.1.2014 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare. Pertanto, il credito risultante dalla dichiarazione 2013 (anno 2012) potrà essere utilizzato in compensazione (senza applicazione dei nuovi limiti alla compensazione) fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all’interno della quale tale credito viene “rigenerato” sommandosi al credito maturato nel 2013.

La disposizione, introdotta allo scopo di contrastare l’indebito utilizzo in compensazione dei crediti nel mod. F24, segue regole parzialmente diverse da quelle relative al credito IVA.

NOTA: Brevemente si ricorda che il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale può essere compensato già a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo esclusivamente se di importo complessivo inferiore a 5.000 euro (importo così ridotto dal D.L. n. 16/2012 rispetto alla soglia precedente di 10.000 euro). Nel caso in cui il credito superi 5.000 euro, invece, la compensazione è ammessa solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale risulti il credito, ovvero all’invio telematico del modello TR per la compensazione del credito IVA trimestrale. Per i crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro è invece necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA.

A differenza di quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore ai 5mila euro – per i quali la disposizione prevede che la compensazione possa essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge – la norma in esame non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione. Il dato testuale della norma si limita, infatti, a prescrivere l’adempimento, senza prevederne una stringente collocazione temporale.

I crediti tributari oggetto di monitoraggio sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali.

Crediti per i quali sussiste l’obbligo del visto di conformità:

  • IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi
  • Addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal mod. UNICO SC
  • Imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE)
  • IRAP derivante dalla relativa dichiarazione
  • Ritenute alla fonte risultante dal mod. 770

Calcolo del limite

L’obbligo del visto di conformità non dipende dall’entità del credito maturato in dichiarazione, ma dall’ammontare del relativo utilizzo fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.

Il predetto limite di € 15.000,00, superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione.

NOTA: Considerato che alcuni crediti nascono dalla medesima dichiarazione, il predetto limite va riferito a ciascuna imposta e non alla somma dei crediti risultanti dalla dichiarazione, ovvero dalle dichiarazioni (ad esempio, IRPEF + IRAP).

 

OBBLIGO VISTO DI CONFORMITÀ SULLA DICHIARAZIONE

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24

CREDITO IRPEF, IRES, IRAP, IMPOSTE SOSTITUTIVE, ADDIZIONALI E RITENUTE

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PER IMPORTI SUPERIORI SINGOLARMENTE A Euro 15.000

 

Riassumendo, quindi, dal 1° Gennaio 2014, nell’ipotesi in cui il contribuente sia in grado di prevedere l’ammontare del credito, lo stesso può utilizzare il credito senza alcuna “autorizzazione preventiva”, ma qualora nel corso del 2014 l’ammontare dell’utilizzo superi Euro 15.000, la dichiarazione dalla quale scaturisce il credito, da presentare nei consueti termini, dovrà essere munita del visto di conformità.

Compensazione di altri crediti (NON IVA):

  • “Orizzontale”
    – Nel mod. F24, per importi inferiori ad Euro 15.000 annui, può essere effettuata dal 1° gennaio 2014 senza nessuna alcuna “autorizzazione preventiva” avvalendosi indifferentemente del canale Entratel opppure Home banking-CBI;
    – per importi superiori a Euro 15.000 annui è richiesto in aggiunta a quanto sopra di inviare la dichiarazione nei termini ordinari munita di visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
  • “Verticale”
    – La compensazione del credito in sede di versamento periodico in acconto/ saldo non è soggetta ad alcuna limitazione.

NOTA: Per completezza, si ricorda che l’art. 9 co. 2 del DL 8.4.2013 n. 35 (conv. L. 6.6.2013 n. 64), a decorrere dall’anno 2014, ha aumentato da 516.456,90 a 700.000,00 euro il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati annualmente mediante modello F24.

Dal 2014          |          limite massimo della compensazione orizzontale          |          Euro 700.000

Tale limite è di importo pari a 1.000.000,00 di euro per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.