Aumenta l'imposta di bollo

Aumenta l’imposta di bollo

Pubblichiamo una circolare trasmessa dal nostro partner
STUDIO ASSOCIATO LIBRALESSO – ACOLEO – SPADOTTO Dottori Commercialisti e Ragionieri

Aumento imposta di bollo:
16,00 e 2,00 euro i nuovi importi

con la presente desideriamo informarLa che, sono operative dal 26 giugno 2013 le nuove misure dell’imposta di bollo, introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 43/2013.
Pertanto, a decorrere dal 26 giugno 2013 (data di entrata in vigore della legge n. 71, di conversione del D.L. n. 43/2013), le misure dell’imposta fissa di bollo (stabilite in 1,81 e 14,62 euro), ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in 2,00 e 16,00 euro. A decorrere dalla predetta data si applicherà, ad esempio, la marca da bollo da Euro 16,00, in luogo della marca da 14,62 ai seguenti atti: i) atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi (ad eccezione di quelli relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche) (art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72); ii) scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti (art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72); iii) atti di notorietà e le pubblicazioni di matrimonio (art. 4 comma 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72). Sempre a decorrere dalla suddetta data sarà elevata ad Euro 2, in luogo di € 1,81 l’imposta di bollo sui seguenti atti: i) fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72); ii) ricevute e le quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, se superano 77,47 euro (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).

 Novità del decreto

La legge 24 giugno 2013 n. 71 prevede una rilevante novità, destinata ad avere un largo impatto sui contribuenti. Infatti, viene previsto che, a decorrere dalla data del 26 giugno 2013, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in 1,81 e in 14,62 euro, ovunque ricorrano, siano rideterminate, rispettivamente, in 2 e in 16 euro

Atti e documenti assoggettati alla nuova imposta di bollo da € 16,00 ( in luogo di €14,62)

A decorrere dal 26 giugno 2013, si applicherà, quindi la marca da bollo da Euro 16,00, in luogo della marca da 14,62 ai seguenti atti

Art. 1 (Tar.)

ATTI ROGATI, RICEVUTI o AUTENTICATI da notai o pubblici ufficiali COPIE CONFORMI: per foglio Note: a) modo di pagamento: contrassegno (dall’1.1.2007) o in modo virtuale (per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso) anche su copie dichiarate conformi all’originale, e su certificati; b) la legalizzazione delle firme su atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, è soggetta ad imposta di bollo nella misura di Euro 16,00.

Art. 2 (Tar.)

SCRITTURE PRIVATE contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici. Note:

a) modo di pagamento: contrassegno: sia originali che copie;

b) per i contratti relativi alle operazioni bancarie e finanziarie e per quelli di credito al consumo, per i contratti relativi a servizi delle SIM nonché per i contratti relativi ad utenze di servizi e di pubblica utilità a rete l’imposta è fissata, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, in Euro 16,00 per ogni contratto (non è dovuta per le operazioni regolate in conto corrente – vedi in “Estratti conto bancari” avanti); per quanto riguarda i contratti di finanziamento per l’estinzione di debiti, vedi “Imposta di bollo”; i contratti per crediti di firma (garanzia rilasciate dalle banche) o per garanzie ricevute (fideiussioni, pegni) sono soggetti al bollo di Euro 16,00 se sono regolati per cassa, mentre se sono regolati in conto corrente si applica l’imposta prevista per gli estratti conto di cui all’art. 13, co. 2-bis della Tariffa (R.M. 5.5.2005, n. 59/E);

c) sono comprese le fedi di deposito di merci nei magazzini generali e gli ordini di estrazione totale o parziale da altri magazzini; d) contratti di appalto: l’imposta di bollo di Euro 16,00 per ogni foglio grava fin dall’origine sui documenti ritenuti dalla legge parti integranti del contratto di appalto, oppure su quelli che comportano conseguenze per i rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti (R.M. 27.3.2002, n. 97/E). Esempio preventivi, nell’ambito di un contratto aperto; verbali di consegna o riconsegna di materiali, sia alla ditta per l’esecuzione di lavori, sia al committente; dichiarazioni di trasferimento delle proprietà dei materiali; verbali di collaudo delle forniture; istanze di assegnazione fondi sui contratti perenti; richieste di rimborso di penalità. Anche gli ordinativi per l’esecuzione di lavori in economia, sottoscritti dal responsabile del procedimento e dall’impresario, scontano l’imposta di Euro 16,00 per ogni foglio (R.M. 11.7.2007, n. 162/E).

Art. 3 (Tar.)

ISTANZE, RICORSI, MEMORIE ad organi dello Stato e di enti pubblici per ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili Note:

a) modo di pagamento: carta bollata, marche o bollo a punzone o modo virtuale;

b) esenti le istanze dei dipendenti alle amministrazioni competenti, se riguardano rapporti di lavoro;

c) esenti le istanze di rimborso o sospensioni di tributi e i documenti da allegare;

d) per le domande di partecipazione ai pubblici concorsi, l’imposta non è più dovuta neppure dai vincitori;

e) sono comprese le copie di atti deliberativi dell’Azienda Sanitaria Locale, se per il loro rilascio è prevista la formulazione di domande per iscritto (R.M. 16.5.2001, n. 68/E);

f) non è possibile far rientrare tra le istanze volte ad ottenere un provvedimento le denunce di inizio attività;

g) le copie sono le riproduzioni dichiarate conformi (R.M. 4.10.2001, n. 151/E).

h) regolarizzazione dei passi carrabili: sia l’istanza di autorizzazione amministrativa presentata dall’interessato, sia l’atto di autorizzazione rilasciato dall’Amministrazione comunale sono soggetti all’imposta di bollo nella misura di Euro 16,00 fin dall’origine. Le marche da bollo devono essere annullate, con inchiostro o matita copiativa, dai soggetti che hanno emesso i suddetti documenti (R.M. 27.5.2002, n. 156/E);

i) le domande relative a corsi, esami di abilitazione o prove selettive che hanno finalità diverse dal reclutamento del personale (R.M. 4.3.2002, n. 68/E);

j) esenti le istanze per la rateazione delle somme iscritte a nudo ex art. 19, D.P.R. 602/1973 (R.M. 7.4.2008, n. 13/E).

Art. 3 (Tar.)

ISTANZE agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri Note: es. formalità di iscrizione, trascrizione (anche sulla base di sentenze del Giudice di Pace – R.M. 19.10.2005, n. 148/E) o annotazione nel P.R.A. di provvedimenti a carattere sanzionatorio (confisca, sequestro, radiazione) richieste da organi dell’Amministrazione statale centrale o periferica, Enti locali, Forze dell’ordine, Polizia Municipale ed Autorità Giudiziaria (R.M. 6.4.2001, n. 43/E). Per l’istanza di prima registrazione dei veicoli nel P.R.A. si veda la R.M. 4.10.2005, n. 140/E.

Art. 3 (Tar.)

DENUNCE di INIZIO ATTIVITA’ (R.M. 27.6.2001, n. 96/E; R.M. 5.7.2001, n. 109/E)

Art. 3 (Tar.)

DOMANDE di ISCRIZIONE all’ALBO delle SOCIETA’ COOPERATIVE (R.M. 17.6.2005, n. 79/E)

Art. 3 (Tar.)

NOTE di TRASCRIZIONE del patto di riservato dominio e privilegio nelle VENDITE di MACCHINE ex artt. 1524 e 2762 c.c. Note: a) modo di pagamento: contrassegno o virtuale; b) euro 16,00 per ogni foglio.

Art. 4 (Tar.)

ATTI e PROVVEDIMENTI degli ORGANI dell’AMMINISTRAZIONE statale, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi ed associazioni, delle comunità montane e delle A.s.l.

Art. 4 (Tar.)

ATTI e PROVVEDIMENTI degli ENTI PUBBLICI in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta Note:

  • modo di pagamento: contrassegno; per gli atti rilasciati dalle Conservatorie dei registri immobiliari, dagli Uffici tecnici erariali, dagli Uffici del registro, dagli Uffici Iva, o dalle dogane, l’imposta può essere corrisposta agli Uffici stessi;
  • per le copie dichiarate conformi l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale;
  • sono soggetti ad imposta gli atti autorizzativi all’acquisto e all’impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi (art. 23, D.P.R. 1255/1968); sono soggette anche le istanze presentate per il rilascio dei suddetti atti (R.M. 3.2.2003, n. 22/E);
  • il nulla osta rilasciato dal Questore, obbligatorio ai fini della vendita o della cessione a privati di armi o materie esplodenti di qualsiasi genere, è soggetto all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio; stesso trattamento è riservato alla domanda del privato volta ad ottenere il rilascio di questo documento, al rilascio della carta europea d’arma da fuoco (e alla relativa istanza), e alla copia, consegnata per notifica all’interessato, del decreto di iscrizione o di rifiuto di un’arma nel «catalogo nazionale delle armi comuni da sparo» (R.M. 1.4.2003, n. 81/E);
  • l’imposta è dovuta per le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco per il trasporto di salme (anche all’estero) e per il passaporto mortuario (R.M. 3.6.2005, n. 75/E);
  • l’attestazione apposta dal funzionario accertatore sul libretto di tirocinio personale dell’aspirante conduttore ai fini del conferimento del patentino di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore è soggetta all’imposta di bollo di euro 16,00 per ogni foglio (R.M. 2.8.2007, n. 199/E);
  • è soggetto all’imposta anche l’apposito permesso rilasciato dal Comune per la raccolta dei funghi (R.M. 7.5.2007, n. 85/E);
  •  è soggetta all’imposta di euro 16,00 la carta di soggiorno in favore di familiari del cittadino Ue non aventi cittadinanza in uno Stato membro: R.M. 17.9.2009, n. 250/E.

Art. 4 (Tar.)

ATTI relativi all’UNIVERSITÀ Non è dovuta l’imposta di bollo per le domande di partecipazione alle prove obbligatorie selettive e non selettive per l’iscrizione ai corsi di laurea e di restituzione del diploma di studi medi superiori a seguito di decadenza dalla qualità di studente (C.M. 1.6.2005, n. 29/E).

Art. 4 (Tar.)

ATTI di PUBBLICAZIONE di MATRIMONIO (C.M. 6.7.2000, n. 139/E)

  • se le pubblicazioni di matrimonio sono effettuate in più Comuni, sono dovute tante imposte quanti sono i Comuni nei quali deve essere fatta l’affissione;
  • considerato che la richiesta di pubblicazioni spesso è trasmessa tra Comuni a mezzo fax, l’imposta di bollo dovuta sull’atto di pubblicazione di matrimonio affisso a cura dell’ufficiale di stato civile è assolta anche se corrisposta per l’intero ammontare (euro 16,00 per ogni affissione) sull’atto affisso nel Comune presso cui il procedimento è stato avviato (C.M. 4.12.2000, n. 223).

Art. 7 (Tar.)

DELEGAZIONI NON NEGOZIABILI Note: modo di pagamento: contrassegno.

Art. 7 (Tar.)

DELEGAZIONI rilasciate da ENTI PUBBLICI alla Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza e di credito autorizzati a concedere mutui Note: modo di pagamento: contrassegno.

Art. 16 (Tar.)

LIBRI CONTABILI o COMMERCIALI, REGISTRI, REPERTORI obbligatori secondo il c.c. (art. 2214, co. 1) presentati per vidimaz. (art. 2218 c.c. Note:

  • per ogni 100 pagine o frazione;
  • esenti se si tratta di libri, registri, ecc. previsti esclusivamente da disposizioni fiscali (es. libro beni ammortizzabili, registri Iva, ecc.);
  • se i libri di cui all’art. 2214, co. 1 c.c. sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concess. governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell’art. 23, Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 641, l’imposta è maggiorata di Euro 16,00 (art. 8, co. 4, lett. a), L. 18.10.2001, n. 383);

Art. 18 (Tar.)

COPIE di ATTI di SOCIETA’ e bilanci depositati in Tribunale (art. 2435 c.c.)

Art. 19 (Tar.)

CERTIFICATI rilasciati e ATTI STRAGIUDIZIALI compiuti dall’AUTORITA’ GIUDIZIARIA Note:

  • modo di pagamento: carta bollata, marche o bollo a punzone;
  • esenti i certificati rilasciati da Organi dell’autorità giudiziaria relativi alla materia penale

Art. 20 (Tar.)

ATTI e PROVVEDIMENTI dei PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CIVILI e AMMINISTRATIVI Note:

  • modo di pagamento: carta bollata, marche o bollo a punzone.

Art. 20 (Tar.)

PROVVEDIMENTI DEI PROCEDIMENTI ARBITRALI Note:

  • modo di pagamento: contrassegno  per ogni foglio.

Art. 20 (Tar.)

RICORSI presso le COMMISSIONI TRIBUTARIE Note: Anche:

  • nel caso di ricorso a Commissioni per tributi locali;
  • istanze di fissazione dell’udienza davanti alla Commissione tributaria;
  • note spese presentate per la liquidazione delle spese processuali (R.M. 24.11.2000, n. 179).

Art. 20 (Tar.)

ATTI d’INTIMAZIONE ai TESTIMONI nei giudizi di qualsiasi grado di specie

Art. 21 (Tar.)

ATTI, PROCESSI VERBALI, SENTENZE e DECRETI in MATERIA PENALE CAUZIONI e COSTITUZIONI di PARTE CIVILE SENTENZE e DECRETI PENALI di CONDANNA SENTENZE di NON DOVERSI PROCEDERE per REMISSIONE anche TACITA di QUERELA ATTI e DOCUMENTI inerenti all’AZIONE CIVILE promossa nel PROCEDIMENTO PENALE

Art. 24 (Tar.)

CORRISPONDENZA COMMERCIALE, dispacci telegrafici, ecc. Note:

  • modo di pagamento: all’Ufficio del registro o con marche;
  • ad eccezione dei contratti per i quali il c.c. richiede la forma scritta (trasferimento diritti reali, ecc.)

Art. 32 (Tar.)

ATTI, DOCUMENTI e REGISTRI non soggetti all’imposta di bollo all’origine, né esenti Note:

  • modo di pagamento: contrassegno da annullare presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o dal pubblico ufficio cui l’atto viene presentato, o bollo virtuale;
  • l’imposta grava in caso d’uso sugli elaborati che non hanno le caratteristiche dei documenti tecnici richieste per l’art. 28 – R.M. 27.3.2002, n. 97/E;
  • le osservazioni relative al Piano regolatore generale (P.R.G.) sono soggette all’imposta in caso d’uso soltanto quando sono presentate agli Uffici fiscali per la registraz. (R.M. 31.3.2003, n. 76/E).

Atti e documenti assoggettati alla nuova imposta di bollo da € 2,00 ( in luogo di € 1,81) Sempre a decorrere dalla suddetta data sarà elevato ad Euro 2, in luogo di € 1,81 il bollo sui seguenti atti.

D.P.R. 642/1972 ATTI e DOCUMENTI

Art. 13 (TAR)

RICEVUTE o QUIETANZE rilasciate dal CREDITORE, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di un’obbligazione pecuniaria (se di importo superiore a euro 77,47)

  1. Per le ricevute e quietanze contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l’imposta si applica per ciascun percipiente.
  2. L’imposta è comunque dovuta quando la ricevuta, pur di importo non superiore ad euro 77,47, sia stata rilasciata a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l’indicazione di questo o delle precedenti quietanza, oppure sia stata rilasciata per una somma indeterminata.
  3. L’imposta, invece, non è dovuta sia per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti, sia per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti della lotterie nazionali.
  4. Sono esenti dall’imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.

Art. 13 (Tar.)

ESTRATTI di CONTI, LETTERE ed altri documenti di ADDEBITAMENTO o ACCREDITAMENTO di SOMME e relativi BENESTARI (se di importo superiore a euro 77,47) I documenti relativi a rapporti tra enti ed imprese e i propri dipendenti o ausiliari e intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all’imposta.

Art. 13 (Tar.)

Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l’imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 2 L’imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso.

Art. 14 (Tar.)

RICEVUTE, LETTERE e RICEVUTE di ACCREDITAMENTO e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti commerciali, negoziati, ancorché consegnati per l’incasso, presso aziende di credito ( importi fino ad € 129,11)

Sono altresì soggette all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 13 della tariffa – parte prima – allegata al DPR n. 642/1972 le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad euro 77,47 riguardanti operazioni:

  • fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo, territoriale;
  • escluse da IVA;
  • esenti da IVA;
  • non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, art. 8, lett. c), DPR n. 633/1972). L’imposta di bollo è dovuta anche dai “nuovi minimi” se l’operazione è di imposto superiore ad Euro 77,47, in considerazione del fatto che tali contribuenti emettono fatture escluse da IVA.

Articolo a cura del Dott. Alberto Spadotto

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